Testo unico›§ V
Art. 140
137 / 257(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 52 e legge 21 luglio 1910, n. 580, art. 17).
In vigore dal 6 ago 1913
I Comuni che costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione di un quarto, e, quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti, potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato. Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.
Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche:
a) ai Comuni che costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare;
b) ai Comuni che procedono all'ultimazione delle strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune;
c) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II e III classe per la loro congiunzione col Comune omonimo o coi Comuni viciniori a distanza massima di 15 chilometri.
Storico versioni
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