Art. 138 · (Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 31).
Testo unico§ IV

Art. 138

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(Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 31).

In vigore dal 6 ago 1913
Nei progetti tecnici per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista di acqua potabile. Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per l'esecuzione della bonifica. I Comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il territorio bonificato, potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti, con le norme stabilite nei precedenti articoli dal 72 all'88, mutui all'interesse del 2 per cento. Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti. Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene. I Comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonificazione, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà s'intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai Comuni nei quali sia territorialmente compresa, in tutta o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato. La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto Ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal Comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sè fra le entrate del Comune. Saranno determinate nel regolamento esecutivo della legge 13 luglio 1911, n. 774, le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.
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