Art. 137 · (Legge 13 luglio 1911, n. 738, art. 4).
Testo unico§ IV

Art. 137

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(Legge 13 luglio 1911, n. 738, art. 4).

In vigore dal 6 ago 1913
Il comune di Bagni di Montecatini, per provvedere alla fognatura dell'abitato, è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti due mutui estinguibili in 30 anni: uno di L. 125.000 all'interesse del 3 per cento da garantirsi con la sovrimposta comunale e l'altro di L. 225.000 all'interesse normale della Cassa stessa. La differenza tra l'interesse normale dovuto alla Cassa e quello del 3 per cento a carico del Comune sarà corrisposta dalla Amministrazione demaniale, la quale provvederà, per intero, all'ammortamento dell'altro mutuo di L. 225.000 mediante un annuo contributo pari all'annualità di ammortamento del prestito. I due contributi del demanio saranno prelevati dalla quota degli utili ad esso spettanti dell'esercizio delle RR. terme di Montecatini, ai termini della legge 13 luglio 1911, n. 738, e dell'annessa convenzione, e, qualora non bastasse, dal bilancio delle finanze. All'uopo sarà iscritto nel bilancio per la spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo, per memoria, a principiare dall'esercizio 1912-913 fino all'estinzione dei mutui. La somma mutuata sarà pagata al Comune in base allo stato di avanzamento dei lavori ed al nulla sosta del demanio. Il progetto della fognatura dovrà riportare la preventiva approvazione del demanio ed i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dal 22 luglio 1911. In caso d'inadempimento o di ritardo per parte del Comune nella esecuzione delle opere di fognatura, potrà il demanio sostituirsi al Comune nella esecuzione delle opere medesime, fermo nel Comune l'obbligo della estinzione delle somme impiegate e del contributo negli annui interessi.
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