Testo unico›§ IV
Art. 136
129 / 257(Legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 19 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).
In vigore dal 6 ago 1913
Ai Comuni di Basilicata, non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantità insufficiente abbiano iniziato e completato entro il decennio dal 30 luglio 1908 la costruzione di nuove condutture, sarà accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota d'ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.
Eguale sussidio sarà concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.
Il termine per l'ammortamento dei mutui non potrà essere inferiore ai 35 anni.
Alla relativa spesa sarà provveduto con un fondo da inscriveris per ciascun esercizio finanziario nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le singole concessioni non potranno però superare, annualmente, il fondo all'uopo stanziato.
Ai Comuni ed ai mutui di cui sopra si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'.
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