Art. 134 · (Testo unico 10 novembre 1907, n. 844, art. 81 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).
Testo unico§ IV

Art. 134

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(Testo unico 10 novembre 1907, n. 844, art. 81 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).

In vigore dal 6 ago 1913
Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa, oppure col pagamento della metà della quota d'ammortamento dei mutui che i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo. Ai Comuni ed ai mutui di cui sopra si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'.
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