Testo unico›§ IV
Art. 132
125 / 257(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 26 (3° comma) e 42; legge 9 luglio 1908, n. 445, articoli 41 e 43 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13).
In vigore dal 6 ago 1913
Ai Comuni della Calabria, che inizieranno e completeranno entro dieci anni dal 27 giugno 1906 i lavori per la provvista di acqua potabile, viene accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a questo scopo.
Il periodo di ammortamento di tali mutui non potrà mai essere inferiore a 35 anni.
Avranno diritto al sussidio, di cui al primo comma, e limitatamente per le annualità non ancora pagate a tutto il 1906, anche quei Comuni della Calabria che anteriormente al 27 giugno 1906 abbiano contratti mutui per conduttura di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla data stessa.
Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui, di cui al presente articolo, sarà provveduto mediante apposito stanziamento del bilancio del Ministero dell'interno da fissarsi, per ogni esercizio finanziario, con la legge annuale di bilancio.
I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione di quanto sopra, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.
Alla parte dei mutui previsti nel presente articolo, che rimane a carico dei Comuni, sono applicabili le disposizioni del precedente . Sono dal pari applicabili ai Comuni della Calabria le disposizioni dei precedenti a 129 per tutto quanto essi contengono di maggiore giovamento ai Comuni medesimi.
Storico versioni
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