Art. 131 · (Legge 26 luglio 1888, n. 5315 (serie 3ª), articoli 1 e 2).
Testo unico§ IV

Art. 131

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(Legge 26 luglio 1888, n. 5315 (serie 3ª), articoli 1 e 2).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento del prestito di L. 1550.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti con la legge 26 luglio 1888, n. 5615, a favore del comune di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche, è stabilito col concorso dello Stato nella proporzione di due settimi della rata annua dovuta per interessi o rimborso del capitale. La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.
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