Art. 126 · (Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 5).
Testo unico§ IV

Art. 126

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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui che si concederanno ai Comuni della 2ª, 3ª e 4ª categoria, anche se contratti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell' della legge 25 giugno 1911, n. 586, non potrà in ciascun esercizio eccedere le seguenti somme: Per l'esercizio finanziario 1912-13 L. 358.000, id. 1913-14 L. 358.000, id. 1914-15 L. 478.000, id. 1915-16 L. 478.000, id. 1916-17 L. 478.000, id. 1917-18 L. 478.000, id. 1918-19 L. 478.000, id. 1919-20 L. 478.000, id. 1920-21 L. 597.000, id. 1921-22 L. 597.000, id. 1922-23 L. 597,000, id. 1923-24 L. 597.000, sino, cioè, a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di L. 5 972.000. Per i mutui da concedersi ai Comuni della lª categoria, anche se contratti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell' della legge 25 giugno 1911, n. 586, l'onere dello Stato per la differenza tra il saggio di favore del 2 per cento a carico dei Comuni e quello normale, non potrà eccedere L.22.000 per ognuno degli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14,L. 29.500 per ognuno degli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 e L. 36.800 per ognuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, cioè, sino a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di L. 368.200. I relativi stanziamenti saranno iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e le somme non impegnate in un esercizio andranno ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.
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