Art. 125 · (Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 3).
Testo unico§ IV

Art. 125

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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 3).

In vigore dal 6 ago 1913
I Comuni e i Consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni dei precedenti potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile. In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi tra i Comuni o i Consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse. Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei Comuni e Consorzi. Nel regolamento di cui all' della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
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