Testo unico›§ IV
Art. 124
117 / 257(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 2).
In vigore dal 6 ago 1913
Per gli effetti del precedente articolo i Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo il censimento del 1901, e cioè:
1ª Comuni con popolazione fra 50.001 e 100.000 abitanti;
2ª Comuni con popolazione fra 25.001 e 50.000 abitanti;
3ª Comuni con popolazione fra 10.001 e 25.000 abitanti;
4ª Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
I Comuni con popolazione tra i 50.001 e 100.000 abitanti garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi, al saggio di favore del 2 per cento, e lo stato corrisponderà alla Cassa stessa, in quote annue costanti, la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale.
Per i Comuni della lª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui al precedente .
Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell'anzidetta somma, cioè 225 milioni ai Comuni delle categorie 2°, 3ª e 4ª. Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti in quote annue eguali, quanti sono gli anni di ammortamento del mutuo.
La quota di 225 milioni di lire, pari ai nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili, spettanti ai Comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª, sarà devoluta a preferenza ai Comuni della 4ª, e ai Comuni della 3ª su quelli della 2ª.
L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell', esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali, e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal genio civile.
Nella sua relazione al progetto il genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico pel Comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente, sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei Consorzi suggeriti dal genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo .
Il concorso dello Stato, tanto per i mutui senza carico d'interesse, quanto per i mutui all'interesse del 2 per cento, è consentito con decreto del ministro dell'interno.
Storico versioni
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