Art. 120 · (Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 7).
Testo unico§ IV

Art. 120

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(Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 7).

In vigore dal 6 ago 1913
Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai Comuni del Regno, al disotto di 25.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei Comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, mutui all'interesse del due per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, in 50 anni. Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di L. 50.000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.
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