Art. 116 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 45).
Testo unico§ IV

Art. 116

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 45).

In vigore dal 6 ago 1913
II concorso dello Stato, concesso per tempo non maggiore di 35 anni, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, ai Comuni del Regno aventi una popolazione non maggiore di 20.000 abitanti, secondo il censimento del 1881, ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate alla esecuzione delle opere strettamente necessarie. Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo. I concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio per somma non eccedente le L. 50.000, sono iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno. Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile la disposizione del 2° comma del precedente .
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