Testo unico›§ IV
Art. 115
108 / 257(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 44).
In vigore dal 6 ago 1913
Le disposizioni del 1°, 2° e 3º comma del precedente sono applicabili ai mutui con ammortamento non eccedente i 35 anni, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, a favore dei Comuni del Regno al di sotto di 10.000 abitanti, secondo il censimento del 1881, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene.
L'onere dello Stato per la concessione di mutui ad interesse ridotto fatti, in ciascun anno, ai termini del presente articolo, non eccede le L. 50.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-115