Art. 112 · (Legge 14 luglio 1912, n. 834, art. 24).
Testo unico§ III

Art. 112

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(Legge 14 luglio 1912, n. 834, art. 24).

In vigore dal 6 ago 1913
Per provvedere alla costruzione ed all'ampliamento degli edifici per l'Istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate nella legge 14 luglio 1912, n. 834, gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto dei precedenti . L'onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di L. 10.000, e andrà a carico dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale dello Stato.
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