Testo unico›§ III
Art. 104
96 / 257(Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 28).
In vigore dal 6 ago 1913
I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.
I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell' della legge 4 giugno 1911, n. 487.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.
Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamenti e al restauro degli edifici di cui ai precedenti saranno registrati col diritto fisso di una lira.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-104