Art. 102 · (Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 1º e 2º comma).
Testo unico§ III

Art. 102

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(Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 1º e 2º comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Il servizio degli interessi delle somme mutuate, a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intiero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica. Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i Comuni dovranno garentirne il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.
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