Art. 100 · (Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art.38 e legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 92).
Testo unico§ III

Art. 100

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(Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art.38 e legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 92).

In vigore dal 6 ago 1913
Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue L. 530.000 allo scopo anche di estendere le disposizioni dei precedenti alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.
Storico versioni

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