Art. 21 · Quando si prescinda dai pubblici incanti si deve adottare la licitazione privata; soltanto in casi determinati si può ricorrere alla trattativa privata.
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 21

Abrogato21 / 232

Quando si prescinda dai pubblici incanti si deve adottare la licitazione privata; soltanto in casi determinati si può ricorrere alla trattativa privata.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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