Testo unico›Capo II
Art. 97
8 / 286Progetto esecutivo. (Art. 261, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Progetto esecutivo.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Se una concessione sia stata accordata sulla presentazione di piani, profili e disegni di semplice massima, il concessionario prima della esecuzione deve presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura più considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i moduli dei passaggi a livello, delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sifoni, dei materiali di armamento, e, quando vengano richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l'esercizio.
Al Ministero dei lavori pubblici dev'essere sempre rimessa per proprio uso dal concessionario una copia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-97