Art. 9 · Navigazione lacuale. (Art. 16, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo IV

Art. 9

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Navigazione lacuale. (Art. 16, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Navigazione lacuale. (, legge 12 luglio 1908, n. 444). Nei riguardi dell'esercizio delle linee di navigazione lacuale in servizio pubblico ed in corrispondenza con le ferrovie la sorveglianza è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici con le norme stabilite per le ferrovie concesse all'industria privata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-9