Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 88
209 / 286Case di guardia. (Art. 217, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 12, legge 30 giugno 1906, n. 272).
In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-88