Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 84
205 / 286Accessi. (Art. 215, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Accessi.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le salite e le chine degli accessi, tanto ai passaggi a livello quanto ai cavalcavia e sottovia, devono essere regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità e sicurezza del transito, in relazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui debbono servire.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-84