Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 83
204 / 286Passaggi a livello. (Art. 214, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Passaggi a livello.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Il numero dei passaggi a livello dev'essere ridotto al minimo possibile, col portare, ove sia compatibile con l'interesse pubblico, più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto e con lo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sottovia, ovunque le condizioni della località lo rendano agevole.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-83