Art. 79 · Danni e sospensione. (Art. 281, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo VI

Art. 79

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Danni e sospensione. (Art. 281, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Danni e sospensione. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi, così ordinari, come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza delle loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione. Se, per misura d'ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo ordini la temporanea sospensione dell'esercizio, o faccia in modo qualunque interrompere una ferrovia, viene da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari possano pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni.
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