Art. 70 · Distanze per materiale. (Art. 238, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo IV

Art. 70

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Distanze per materiale. (Art. 238, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-70