Art. 63 · Attraversamento della ferrovia già costruita. (Art. 231, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo III

Art. 63

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Attraversamento della ferrovia già costruita. (Art. 231, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Attraversamento della ferrovia già costruita. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Quando, per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal Governo, una strada ordinaria nazionale, provinciale o comunale, un canale o un condotto d'acqua debbano attraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano, od attraversarla in punto diverso da quello in cui la intersecavano precedentemente, chi ha costrutto od esercita la strada ferrata non può opporvisi, purchè lo attraversamento non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio. Se l'attraversamento sia cagione di maggiori spese per l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi l'ha costrutta od esercita ha diritto a giusto compenso. Egli ha, in ogni caso, il diritto di costruire, mantenere e custodire l'attraversamento a propria cura e spese, mediante il dovuto rimborso.
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