Testo unico›Capo III
Art. 61
69 / 286Comunicazioni e corsi d'acqua. (Art. 229, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Comunicazioni e corsi d'acqua.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza a proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte.
Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso delle acque, i condotti delle quali, o naturali od artefatti, rimanessero o interrotti o alterati dalle opere anzidette. E per tutto quanto non dipenda da innovazioni, dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri, egli è tenuto a garantire in ogni tempo la libertà, l'innocuità e la regolarità del corso ristabilito.
Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl'interessati possono rinunziare, ma ciò deve risultare da formale dichiarazione.
Per le comunicazioni private, gravate di servitù pubblica, chi costruisce la strada ferrata ha unicamente l'obbligo di acquistare, a favore degli utenti, la servitù attiva di passaggio sul terreno necessario per il loro ristabilimento. Non possono quindi costringere il proprietario a cederne la proprietà, quando egli non vi consenta.
A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati, non si può omettere di provvedere al corso delle acque, i condotti delle quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro ristagno sia per soffrirne nocumento la pubblica igiene, o restarne compromessa l'immunità delle proprietà e dei diritti dei terzi.
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