Art. 58 · Norme d'esproprio per le nuove ferrovie. (Art. 77, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 9, legge 21 luglio 1911, n. 848).
Testo unicoCapo II

Art. 58

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Norme d'esproprio per le nuove ferrovie. (Art. 77, legge 7 luglio 1907, n. 429). (Art. 9, legge 21 luglio 1911, n. 848).

In vigore dal 15 mar 1913
Norme d'esproprio per le nuove ferrovie. (, legge 7 luglio 1907, n. 429). (, legge 21 luglio 1911, n. 848). Alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di ferrovie concesse all'industria privata dopo la legge 7 luglio 1907, n. 429, sovvenzionate dallo Stato, si applicano le norme degli della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Nei luoghi però dove vigano disposizioni legislative speciali più favorevoli agli esproprianti, tali disposizioni sono applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse delle ferrovie. Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano alle ferrovie concesse all'industria privata dopo la legge 21 luglio 1911, numero 848, anche se non sovvenzionate dallo Stato.
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