Art. 53 · Diramazioni. (Art. 4, legge 30 giugno 1906, n. 272).
Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 53

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Diramazioni. (Art. 4, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Diramazioni. (, legge 30 giugno 1906, n. 272). L'esercente di una ferrovia pubblica, salvo il diritto di preferenza di cui all', non può opporsi alle diramazioni, purchè da stazioni o fermate, di altre ferrovie pubbliche, le quali, sia pure mediante la interposizione di uno scartamento diverso od a prossimi centri di popolazione, od altrimenti valgano ad allacciarla con porti od approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogni qualvolta questi raccordi ed allacciamenti formino oggetto o siano condizione di una concessione del Governo. L'esercente della ferrovia, alla quale è imposto il raccordo, deve eseguirne la parte compresa entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente; ed a carico di questi sono tutti gli adattamenti delle stazioni, del corpo stradale e della soprastruttura, che si rendono necessari per effetto di quei raccordi ed allacciamenti, non meno che l'adempimento di tutte quelle prescrizioni che sono stabilite dal ministro dei lavori pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della regolarità dell'esercizio. Le eventuali contestazioni, che sorgano nella liquidazione delle spese qui contemplate, sono deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all'.
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