Art. 5 · Servitù coattive di passaggio. (Art. 208, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).(Art. 300, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo III

Art. 5

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Servitù coattive di passaggio. (Art. 208, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).(Art. 300, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Servitù coattive di passaggio. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 300, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le proprietà private, che debbono intersecarsi con le ferrovie private della seconda categoria, sono soggette alla servitù del passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette strade ferrate debbono adempiere agli obblighi tutti dalla legge imposti per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto. L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruirle il diritto d'intraprendere i lavori, se prima egli non abbia fatto constare presso l'autorità amministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata deve congiungersi, di avere compiuto tutto ciò che la legge prescrive per l'esercizio della servitù attiva di passaggio nelle altrui proprietà.
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