Testo unico›Capo IV
Art. 43
116 / 286Progetto. (Art. 3, commi sesto e settimo, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 gen 1930
Progetto.
(, commi sesto e settimo, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Nel termine stabilito l'aggiudicatario provvede, sotto pena di decadenza, alla compilazione del progetto esecutivo in base al quale è definitivamente stabilito dal Governo l'ammontare delle sovvenzioni chilometriche e della compartecipazione ai prodotti, a norma dell'.
L'approvazione del progetto esecutivo nei riguardi tecnici ed economici e quella delle varianti successivamente richieste dal concessionario sono riservate al giudizio esclusivo e insindacabile del ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che non siano riportate nel presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-43