Art. 41 · Casi e norme di concessione di sola costruzione. (Art. 2, meno i tre ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo IV

Art. 41

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Casi e norme di concessione di sola costruzione. (Art. 2, meno i tre ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 gen 1930
Casi e norme di concessione di sola costruzione. (, meno i tre ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). Per le ferrovie principali necessarie al completamento della rete di Stato, le concessioni all'industria privata col sistema delle sovvenzioni chilometriche e delle offerte degli enti interessati, secondo le disposizioni degli del presente testo unico, possono essere limitate alla sola costruzione, riservando allo Stato l'esercizio col proprio materiale mobile. In tali casi: a) la differenza tra l'annualità necessaria per l'ammortamento in cinquant'anni del capitale occorrente alla costruzione e l'ammontare della sovvenzione governativa e delle offerte degli enti interessati è corrisposta al concessionario mediante compartecipazione ai prodotti della linea, quali risultano dalle contabilità dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, depurati dalle spese di esercizio da calcolarsi in base al coefficiente determinato nell'atto di concessione; tale compartecipazione fa carico al bilancio dell'Amministrazione stessa e non può eccedere in ciascun anno la somma stabilita nell'atto di concessione; b) la concessione ha termine quando sono rimborsate le spese di costruzione, ma non può avere durata superiore a 70 anni; c) la concessione può essere riscattata nel termine indicato nell'atto di concessione, pagando al concessionario il capitale corrispondente alle residue annualità per sovvenzioni e compartecipazioni ai prodotti, depurate dall'ammontare delle imposte, e calcolato al saggio stabilito nell'atto di concessione. Alle condizioni stesse è obbligatorio per lo Stato il riscatto, a richiesta del concessionario, quando nel decennio precedente alla richiesta non siasi raggiunto in media il prodotto lordo iniziale previsto nell'atto di concessione. La determinazione delle linee ferroviarie, alle quali è applicabile il presente articolo, e della misura massima delle rispettive sovvenzioni chilometriche è fatta per legge. Col relativo disegno di legge devono comunicarsi al Parlamento i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato sulla necessità che le linee stesse facciano parte della rete di Stato.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che non siano riportate nel presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-41