Art. 40 · Anticipazioni sopra le obbligazioni. (Art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoSez. III

Art. 40

176 / 286

Anticipazioni sopra le obbligazioni. (Art. 19, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Anticipazioni sopra le obbligazioni. (, legge 12 luglio 1908, n. 444). Gl'istituti di emissione e le Casse di risparmio sono autorizzati a fare anticipazioni sopra le obbligazioni emesse, a termini dell' del Codice di commercio e degli del presente testo unico, dalle società concessionarie di ferrovie. Tali anticipazioni possono essere fatte a non più di sei mesi e per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-40