Testo unico›Sez. II
Art. 33
151 / 286Sussidi da parte degli enti locali. (Art. 38, quarto e quinto comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561; e art. 1, lettera f), legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 15 mar 1913
Sussidi da parte degli enti locali.
(, quarto e quinto comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561; e , lettera f), legge 15 luglio 1909, n. 524).
Le Province, i Comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea è aperta all'esercizio, ferma l'osservanza dell'art. 303 del testo unico di legge 21 maggio 1908, n. 269; al disposto del quale articolo può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.
È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-33