Art. 30 · Saggio di capitalizzazione. (Art. 5, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 30

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Saggio di capitalizzazione. (Art. 5, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 gen 1930
Saggio di capitalizzazione. (, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Per la determinazione delle sovvenzioni, il saggio lordo di capitalizzazione è stabilito sulla base del saggio effettivo d'impiego in titoli del debito pubblico consolidato italiano 3,50 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre, anteriore alla presentazione della domanda di concessione, aumentato dell'uno e mezzo.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 31 agosto 1921, n. 1222, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga dell'articolo 30 del testo unico per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il saggio lordo di capitalizzazione viene stabilito sulla base del saggio effettivo di impiego in titoli del debito pubblico consolidato italiano 3 e 50 per cento risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre anteriore alla trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le nuove domande di concessione, e alla trasmissione degli atti alla Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie per le domande di revisione di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, fermo restando l'aumento dell'1 e mezzo ai sensi dell'art. 30 del sucitato testo unico 9 maggio 1912".
  • Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, connvertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga dell'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, il saggio lordo di capitalizzazione sara' stabilito sulla base della inedia del saggio effettivo d'impiego in titoli del debito pubblico consolidato 3.50 e 5 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del semestre anteriore alla trasmissione degli atti al Consiglio superiore dei lavori pubblici od alla Commissione istituita con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, con l'aumento dell'uno per cento, e l'arrotondamento di 0.25 in 0.25 per cento in eccesso o in difetto, secondo che la frazione superi o non superi i 125 millesimi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-30