Art. 3 · Ferrovie pubbliche su strade ordinarie. (Art. 2, primo e secondo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).(Art. 11, primo comma, legge 12 luglio 1908, numero 444). - (Art. 32, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - (Art. 11, secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444.)
Testo unicoCapo II

Art. 3

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Ferrovie pubbliche su strade ordinarie. (Art. 2, primo e secondo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).(Art. 11, primo comma, legge 12 luglio 1908, numero 444). - (Art. 32, legge 27 dicembre 1896, n. 561). - (Art. 11, secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444.)

In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-3