Testo unico›Titolo II
Art. 286
140 / 286Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580).
In vigore dal 15 mar 1913
Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana.
(, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Il Governo è autorizzato a concedere il massimo dei sussidi, di cui all', indipendentemente dalla condizione di cui alla lettera a) dell'articolo stesso, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee, di cui all'.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro di grazia e giustizia
FINOCCHIARO-APRILE.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro della guerra
SPINGARDI.
Il ministro delle poste e dei telegrafi
CALISSANO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-286