Art. 286 · Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Testo unicoTitolo II

Art. 286

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Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (Art. 13, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Sussidio massimo per l'allacciamento di abitati alla nuova rete ferroviaria calabro-lucana. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Il Governo è autorizzato a concedere il massimo dei sussidi, di cui all', indipendentemente dalla condizione di cui alla lettera a) dell'articolo stesso, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee, di cui all'. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro dell'interno GIOLITTI. Il ministro dei lavori pubblici SACCHI. Il ministro delle finanze FACTA. Il ministro di grazia e giustizia FINOCCHIARO-APRILE. Il ministro di agricoltura, industria e commercio NITTI. Il ministro del tesoro TEDESCO. Il ministro della guerra SPINGARDI. Il ministro delle poste e dei telegrafi CALISSANO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-286