Art. 284 · Manutenzione d'ufficio delle strade. (Art. 52, legge 15 luglio 1906, n. 383).
Testo unicoTitolo II

Art. 284

138 / 286

Manutenzione d'ufficio delle strade. (Art. 52, legge 15 luglio 1906, n. 383).

In vigore dal 15 mar 1913
Manutenzione d'ufficio delle strade. (, legge 15 luglio 1906, n. 383). Nelle Provincie meridionali continentali ed in quelle della Sicilia e della Sardegna, nel caso che gli enti proprietari delle strade da percorrersi con le vetture automobili, i quali abbiano chiesta o consentita la concessione, non provvedano alla regolare manutenzione delle strade, il Governo può, nell'interesse del servizio pubblico, assumerla d'ufficio, salvo rivalsa a termini degli del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 21 maggio 1908, n. 269.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-284