Art. 283 · Contravvenzioni. (Art. 3, legge 15 luglio 1909, n. 524).
Testo unicoParte TERZATitolo I

Art. 283

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Contravvenzioni. (Art. 3, legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Contravvenzioni. (, legge 15 luglio 1909, n. 524). Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, approvato con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, per le automobili in servizio pubblico o privato o per altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, sono punibili con ammende, oltre al risarcimento dei danni ed alle maggiori pene cui sieno tenuti i contravventori a termine del Codice penale. Le ammende sono: a) da L. 1000 a L. 2000, a carico dei fabbricanti d'automobili o di altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, nei casi di abusivo od irregolare rilascio del certificato di conformità al tipo approvato; b) da L. 100 a L. 500, pagabili in solido dal guidatore e dal proprietario del veicolo, nei casi d'eccesso di velocità; c) da L. 50 a L. 300 negli altri casi. È da applicarsi sempre il massimo dell'ammenda quando vi sia recidiva.
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