Testo unico›Parte TERZA›Titolo I
Art. 278
281 / 286Stanziamento di bilancio. (Art. 20, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Stanziamento di bilancio.
(, quarto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, i capitoli relativi ai sussidi per automobili ed altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie sono riuniti in un solo con la denominazione «sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra località non congiunte da ferrovie o tramvie» ed agli stanziamenti necessari si provvede di anno in anno a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-278