Testo unico›Capo III
Art. 274
101 / 286In vigore dal 15 mar 1913
Osservanza delle disposizioni anteriori.
(, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
Tutte le tranvie a trazione meccanica esistenti o concesse alla data del 27 dicembre 1896 cadono sotto la osservanza delle disposizioni contenute nei titoli I e III della parte seconda del presente testo unico di legge, in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-274