Art. 274
Testo unicoCapo III

Art. 274

101 / 286
In vigore dal 15 mar 1913
Osservanza delle disposizioni anteriori. (, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561). Tutte le tranvie a trazione meccanica esistenti o concesse alla data del 27 dicembre 1896 cadono sotto la osservanza delle disposizioni contenute nei titoli I e III della parte seconda del presente testo unico di legge, in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-274