Art. 260 · Compartecipazione e scadenza. (Art. 17, comma quinto, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo III

Art. 260

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Compartecipazione e scadenza. (Art. 17, comma quinto, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Compartecipazione e scadenza. (, comma quinto, legge 12 luglio 1908, n. 444). Nel decreto Reale di concessione sono stabilite, nei casi di tranvie sovvenzionate, la misura per la compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi e la durata della concessione stessa, al termine della quale le opere costituenti la tranvia e sue dipendenze divengono proprietà o degli enti ai quali appartiene la strada, se la linea è impiantata in tutto o in parte su strade provinciali o comunali, oppure del comune o dei comuni interessati riuniti in consorzio, se in sede propria o su strade nazionali.
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