Art. 25 · Ferrovie che possono essere sovvenzionate. (Art. 1, secondo comma, legge 30 giugno 1889, n. 6183). (Art. 3, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 2, prime linee, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183).
Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 25

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Ferrovie che possono essere sovvenzionate. (Art. 1, secondo comma, legge 30 giugno 1889, n. 6183). (Art. 3, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 2, prime linee, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183).

In vigore dal 15 mar 1913
Ferrovie che possono essere sovvenzionate. (, secondo comma, legge 30 giugno 1889, n. 6183). (, primo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). (, prime linee, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). La sovvenzione è accordata alle ferrovie da costruirsi a sezione normale od a sezione ridotta, che congiungano tra loro o alle reti principali ed ai porti del Regno: ampi e popolati territori; centri cospicui per industria e per ricchezza di prodotti agricoli; bacini minerari; regioni ancora prive di ferrovie; capoluoghi di circondario e di mandamento; Comuni di frontiera; od allaccino altre ferrovie già esistenti, semprechè le nuove ferrovie non facciano concorrenza diretta ed in notevole parte del loro percorso ad una linea delle reti principali, toccando più centri importanti serviti da questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti. Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re è autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate qualunque sia il sistema di trazione, o la misura dello scartamento, quando anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente, nonché per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie, quantunque senza sede separata. Non è accordata veruna sovvenzione se non siano presentati regolari progetti.
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