Art. 238 · Concessioni anteriori al 1865. (Art. 299, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Testo unicoCapo III

Art. 238

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Concessioni anteriori al 1865. (Art. 299, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Concessioni anteriori al 1865. (Art. 299, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata prima della promulgazione della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, continuano ad essere rette, fino alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti di concessione e dalle disposizioni legislative o regolamentari a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della legge stessa sono applicabili soltanto per gli oggetti d'ordine pubblico o di polizia generale, e per quelli a cui detti atti non abbiano provveduto.
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