Art. 237 · Sussidi degli enti interessati. (Art. 1, quarto e quinto comma, legge 15 luglio 1906, n. 383). (Art. 4, ultimo comma, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Testo unicoSez. II

Art. 237

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Sussidi degli enti interessati. (Art. 1, quarto e quinto comma, legge 15 luglio 1906, n. 383). (Art. 4, ultimo comma, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Sussidi degli enti interessati. (, quarto e quinto comma, legge 15 luglio 1906, n. 383). (, ultimo comma, legge 16 giugno 1907, n. 540). Le Provincie e i Comuni meridionali, della Sicilia e della Sardegna, che abbiano già raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non possono elevare la sovraimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale. Eguale divieto è fatto per qualsiasi aumento della sovraimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le Provincie e i Comuni che non abbiano anteriormente alla legge 15 luglio 1906, numero 383, raggiunto il limite legale. A tale disposto può essere derogato, in caso di evidente pubblica utilità, per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato, per le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni che stabiliscono sussidi per le costruzioni di ferrovie.
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