Art. 235 · Ferrovie concesse in sola costruzione. (Art. 2, tre ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 235

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Ferrovie concesse in sola costruzione. (Art. 2, tre ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Ferrovie concesse in sola costruzione. (, tre ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). Il Governo è autorizzato a concedere anche in sola costruzione le linee Asti-Chivasso, Belluno-Cadore, Borgo San Lorenzo-Pontassieve, San Vito-Motta-Portogruaro, e le relative sovvenzioni chilometriche non possono eccedere le annue L. 15.000 per la Belluno-Cadore e L. 8500 per le altre.
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