Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 228
57 / 286Ultimazione della rete e delle singole linee o tronchi. (Art. 5, legge 21 luglio 1910, n. 580).
In vigore dal 15 mar 1913
Ultimazione della rete e delle singole linee o tronchi.
(, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi, di cui all', dovranno essere costruiti e aperti all'esercizio, e sono stipulate opportune sanzioni per assicurare e garentire l'esatta osservanza dei termini prescritti.
L'intera rete dovrà essere compiuta e aperta all'esercizio non più tardi del 1924.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-228