Art. 228 · Ultimazione della rete e delle singole linee o tronchi. (Art. 5, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 228

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Ultimazione della rete e delle singole linee o tronchi. (Art. 5, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Ultimazione della rete e delle singole linee o tronchi. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi, di cui all', dovranno essere costruiti e aperti all'esercizio, e sono stipulate opportune sanzioni per assicurare e garentire l'esatta osservanza dei termini prescritti. L'intera rete dovrà essere compiuta e aperta all'esercizio non più tardi del 1924.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-228