Art. 221 · Atti sociali. (Art. 4, legge 9 luglio 1905, n. 413).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 221

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Atti sociali. (Art. 4, legge 9 luglio 1905, n. 413).

In vigore dal 15 mar 1913
Atti sociali. (, legge 9 luglio 1905, n. 413). Gli atti relativi alla formazione e alla modificazione dello statuto e alla costituzione del capitale delle Società costituite o che si costituiscano per concessioni di ferrovie complementari sono soggetti alla tassa fissa di una lira.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-221