Art. 220 · Ferrovie complementari: sussidio massimo. (Art. 7, primo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 1 lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 5, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoCapo IISez. I

Art. 220

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Ferrovie complementari: sussidio massimo. (Art. 7, primo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 1 lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 5, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Ferrovie complementari: sussidio massimo. (, primo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e lettera k), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Per agevolare la costruzione delle linee complementari il sussidio dello Stato per chilometro di linea può essere elevato fino a lire 8000 per la durata e con le norme dell' e seguenti. Il Governo è autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima e ad aumentare a L. 9100 il limite massimo di cui al comma precedente.
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