Art. 22 · Durata della concessione. (Art. 248, prime linee, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. - Art. 14, legge 27 dicembre 1896, n. 561.).
Testo unicoSez. III

Art. 22

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Durata della concessione. (Art. 248, prime linee, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. - Art. 14, legge 27 dicembre 1896, n. 561.).

In vigore dal 15 mar 1913
Durata della concessione. (, prime linee, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. - , legge 27 dicembre 1896, n. 561.). Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo di tempo eccedente i 70 anni.
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